Art. 2.
(Competenze).

      1. Il Consiglio di sicurezza nazionale ha il compito di consigliare e assistere, con parere non vincolante, il Presidente del Consiglio dei ministri nell'adozione di decisioni e atti specifici riguardanti gli indirizzi di politica estera, di difesa nazionale e di sicurezza interna utili alla tutela della sicurezza dello Stato e degli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali nonché dei cittadini e dei loro beni in Italia e all'estero.
      2. Il Consiglio di sicurezza nazionale si riunisce in tutti i casi di richiesta di missioni operative all'estero per le unità speciali delle Forze armate.
      3. Gli atti del Consiglio di sicurezza nazionale sono tutelati dalle disposizioni vigenti in materia di segreto di Stato, salvo che il Consiglio stesso non disponga diversamente, deliberando a maggioranza di sei membri permanenti su otto.